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Esperienze Diritto agli assegni familiari in caso di congedo non pagato?

Il Tribunale federale interpreta le disposizioni di legge alla lettera, vale a dire che, stando al principio generale, in caso di congedo non pagato non sussiste diritto agli assegni familiari. Tuttavia, secondo la nuova formulazione delle disposizioni pertinenti, il diritto agli assegni familiari in caso di congedo non pagato sussiste per i tre mesi successivi, analogamente alla malattia e all’infortunio.

Dal 1.01.2012 si applicano le disposizioni indicate di seguito.

Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi. Qualora gli assegni vengano sospesi a seguito di un congedo non pagato di durata prolungata, tale diritto viene garantito nuovamente dal primo giorno del mese in cui si riprende il lavoro.

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