L’indennità per perdita di guadagno (IPG) propone un’adeguata compensazione alla perdita di guadagno dovuta all’obbligo di servizio e alla maternità e paternità. I contributi a questa assicurazione obbligatoria vengono addebitati insieme a quelli dell’AVS/AI.
Chi opera nell’Esercito svizzero, nella protezione civile, nella Croce Rossa o nel servizio civile oppure chi prende parte ai corsi federali e cantonali di istruttore di Gioventù e Sport oppure ai corsi per monitori di giovani tiratori ha diritto all’indennità di perdita di guadagno IPG.
Per le prime 14 settimane dopo il parto le madri lavoratrici hanno diritto al congedo di maternità pagato (indennità di maternità).
Per i primi 6 mesi dopo il parto, i padri lavoratori hanno diritto al congedo di paternità pagato per un massimo di 2 settimane (indennità di paternità).
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