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Rendita minima AVS/AI

La rendita minima AVS/AI aumenta di 30 franchi

In occasione della sua seduta del 12 ottobre 2022, il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire
dal 1° gennaio 2023 le rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari secondo l’indice misto, aumentandole del 2,5%. La rendita minima AVS/AI ammonterà quindi a 1225 franchi al mese. Anche gli importi delle indennità di perdita di guadagno saranno adeguati. Allo stesso tempo sono previsti adegua-
menti nell’ambito dei contributi, delle prestazioni complementari, delle prestazioni transitorie e della previdenza professionale obbligatoria. La rendita minima di vecchiaia passerà da 1195 a 1225 franchi al mese, quella massima da 2390 a 2450 franchi (importi versati se la durata di contribuzione è completa).
Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 503 a 514 franchi l’anno, il contributo minimo per l’AVS/AI facoltativa da 958 a 980 franchi.

Adeguamento secondo l’indice misto

Come prescritto nella legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale verifica di regola ogni due anni se sia opportuno adeguare le rendite AVS/AI all’evoluzione dei prezzi e dei salari. Se nel corso di un anno il rincaro supera il 4%, le rendite vengono adeguate prima. La decisione si fonda sulla media aritmetica tra l’indice dei prezzi e quello dei salari (indice misto) e tiene conto della raccomandazione della Commissione federale AVS/AI. Quest’anno si prevedono un rincaro del 3% e un aumento dei salari del 2%. Ciò determina un indice misto del 2,5% e comporta un aumento delle rendite che compensa quasi interamente il rincaro. Il Consiglio federale ha adeguato le rendite l’ultima volta nel 2021, portando l’importo della rendita minima AVS/AI a 1195 franchi.

Indennità di perdita di guadagno

Nell’ordinanza sull’indennizzo per perdita di guadagno (IPG), l’importo massimo delle indennità sarà aumentato dagli attuali CHF 245 a CHF 275. Gli importi delle indennità giornaliere cambieranno quindi nel modo seguente:

Importo minimo (finora) 
Importo massimo o importo fisso (finora)
Indennità di baseCHF 69 (62)CHF 220 (196)
Servizio di avanzamentoCHF 124 (111)CHF 220 (196)
Militari in ferma continu-
ataquadri
CHF 102 (91)CHF 220 (196)
Assegno per figli CHF 22 (20)CHF 22 (20)
Indennità di maternità,
paternità, assistenza e
adozione
nessun importo minimoCHF 220 (196)

Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale

Questo adeguamento ha ripercussioni anche sulla previdenza professionale obbligatoria. La deduzio-
ne di coordinamento salirà da 25 095 a 25 725 franchi, la soglia d’entrata da 21 510 a 22 050 franchi.
La deduzione fiscale massima ammessa nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 7056 franchi (attualmente 6883) per le persone che hanno un 2° pilastro e a 35 280 franchi (attualmente 34 416) per le persone che non dispongono di un 2° pilastro. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

Adeguamento degli importi delle indennità di perdita di guadagno

Nell’ambito delle indennità di perdita di guadagno (IPG) l’importo massimo dell’indennità passerà a 275 franchi (attualmente 245). Le spese per questo adeguamento ammonteranno a 100 milioni di franchi per le IPG.

Adeguamenti nell’ambito delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie

Nell’ambito delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie gli importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale passeranno a 20 100 franchi (attualmente 19 610) per le persone sole, a 30 150 franchi (attualmente 29 415) per le coppie sposate, a 10 515 franchi per i figli di età superiore agli 11 anni e a 7380 franchi per quelli di età inferiore agli 11 anni. L’adeguamento delle prestazioni complementari costerà 5.2 milioni di franchi alla Confederazione e 3.5 milioni ai Cantoni.

Tre mozioni sono pendenti all’Assemblea federale

Al momento alle Camere federali sono pendenti tre mozioni che chiedono di adeguare interamente al rincaro le rendite AVS/AI, le prestazioni complementari e le prestazioni transitorie. Queste mozioni, che prevedono anche di ridurre la soglia di inflazione per un adeguamento annuo delle rendite, devono ancora essere trattate dalle commissioni competenti delle Camere. Se esse saranno accolte nella sessione invernale, le necessarie modifiche di legge per l’ulteriore aumento delle prestazioni summenzionate potrebbero essere attuate con procedura d’urgenza presumibilmente nella sessione primaverile 2023 e le prestazioni potrebbero essere versate retroattivamente dal 1° gennaio 2023.

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