Dopo l’introduzione da parte del Cantone di Ginevra della legge sull’assicurazione cantonale per la maternità il 1° luglio 2001, il popolo svizzero si è espresso a favore di un’assicurazione per la maternità nell’ambito dell’indennità di perdita di guadagno (IPG). Il 2 maggio 2005 abbiamo inviato una circolare al riguardo.
L’introduzione dell’indennità di maternità (IM) a livello federale ha portato a un adeguamento della legislazione cantonale nel Cantone di Ginevra. Le caratteristiche fondamentali della nuova «LAMat» (Loi instituant une Assurance en cas de Maternité et d’adoption) e della relativa ordinanza vengono illustrate qui di seguito.
- La nuova legge del Cantone di Ginevra è entrata in vigore il 1° luglio 2005 e sostituisce la vecchia legge cantonale.
- In linea generale i benefici dell’«AMat» (Assurance-Maternité genevoise = Assicurazione per la maternità del Cantone di Ginevra) vengono mantenuti inalterati, ossia le madri aventi diritto non sono penalizzate dall’entrata in vigore della nuova LIPG.
- Pertanto l’assicurazione per la maternità del Cantone di Ginevra viene in un certo senso convertita in assicurazione complementare. In pratica essa integra la legge federale (LIPG) laddove quest’ultima risulti più svantaggiosa, affinché le prestazioni IPG e AMat combinate siano almeno equivalenti a quelle previste in base alla vecchia legge cantonale.
- Le madri che soddisfano i requisiti previsti dalla LIPG e dalla LAMat dal 1° luglio 2005 hanno diritto a un congedo di maternità di 16 settimane(112 giorni).
- Durante questo periodo percepiscono l’80% del guadagno assicurato.
- Nel corso dei primi 98 giorni l’«AMat» integra i contributi previsti dalla LIPG qualora inferiori, condizione che si verifica in particolare a causa del massimale più basso: indennità giornaliera massima ai sensi della LIPG = 220 franchi e ai sensi della LAMat = 329,60 franchi (la «Amat» si basa sul massimale LAINF di 148 200 franchi). Di conseguenza se il compenso previsto dalla LAMat (80% del guadagno assicurato) supera l’indennità massima IPG di 220 franchi, è previsto un contributo complementare fino a un massimo di 329,60 franchi, che in alcuni casi può raggiungere fino a 109,60 franchi al giorno.
- L’indennità minimaai sensi della LAMat è pari a 69 franchi al giorno. Nei casi in cui sia inferiore a 69 franchi, l’indennità giornaliera IPG viene integrata dall’«AMat» fino a tale importo.
- Dal 99° fino al 112° giorno l’«Amat» copre tutti i contributi.
- Anche la nuova LAMat prevede un’indennità di adozione che, come l’indennità giornaliera per la maternità, ammonta all’80% del guadagno assicurato fino a un massimo di 329,60 franchi al giorno, con una soglia minima di 69 franchi al giorno.
- Il finanziamento delle prestazioni «Amat» avverrà anche in futuro attraverso contributi salariali paritetici dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il contributo dovuto sul reddito AVS per il 2024 è pari allo 0,076% (2023: 0,082%), ossia 0,038% per ciascuno (2023: 0,041%).
- Per le aziende a noi associate con sede principale o secondaria nel Cantone di Ginevra continuiamo a essere l’organo esecutivo dell’assicurazione per la maternità «AMat».