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Come evitare gli interessi di mora in sede di consuntivo annuale

In sede di consuntivo annuale i contributi definitivi (AVS AI·IPG, AD, CAF ecc.) dovuti sulla base della notifica del salario – presentata dal datore di lavoro – vengono confrontati con quelli addebitati nel corso dell’anno.

In caso di conguaglio possono maturare interessi di mora spesso non preventivati. Tali sgradite sorprese possono essere tuttavia evitate osservando quanto segue.

Rispettare il termine di presentazione della notifica del salario

L’ordinanza concernente la legge sulla AVS prescrive che la notifica dei salari deve pervenire entro il 30 gennaio dell’anno successivo presso la cassa di compensazione, in caso contrario sui contributi da conguagliare sono dovuti interessi di mora a decorrere in ogni caso già dal 1° gennaio.

Rispettare il termine di pagamento di 30 giorni

La menzionata ordinanza si esprime anche sul termine di pagamento: il termine di pagamento è di 30 giorni e decorre sin dal primo giorno successivo alla data di fatturazione (indipendentemente da quando il consuntivo annuale sia stato effettivamente recapitato).

Il tasso di interesse ammonta al5% annuo e si applica anche nel caso opposto, cioè se dal consuntivo annuo risulta un credito nei confronti dei contribuenti e la cassa di compensazione non procede al rimborso entro 30 giorni dal recapito della notifica (completa) dei salari.

Queste disposizioni sono vincolanti per le casse di compensazione: non esiste cioè alcun margine per accordi bonari.

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